Atto Costitutivo e Statuto Comunità del Bosco del Monte Pisano

Atto Costitutivo
Statuto

Notaio Simone Anzellotti Corso Matteotti n.51 56025 Pontedera (PI)

REGISTRATO A Pontedera in data 29/10/2019 al n. 4033 serie 1T N. 4.680 del Repertorio N. 3.739 della Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciannove. Il giorno_ ventiquattro del mese di ottobre. 24.10.2019

In Pontedera, nel mio studio in corso Giacomo Matteotti numero civico 51.

Innanzi a me, dottor Simone Anzellotti, Notaio in Pontedera, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Pisa,

sono presenti:

– MARTINELLI Federico, QUILICI Federico, PESTARINI Mario, NANNIPIERI Alessandro, MALFATTI Fabio, DE MARCO Stefania, DROSERA Francesco, BAGLINI Valtere, MEUCCI Maurizio Arrigo,

Della personale identità di essi comparenti, cittadini italiani, io notaio sono certo.

I medesimi mi richiedono del presente atto alla cui migliore intelligenza dichiarano e premettono quanto segue:

– l’incendio boschivo propagatosi nel territorio dei Comuni di Calci, Vicopisano e Buti in data 24 settembre 2018 ha interessato una vasta superficie forestale e agricola posta sul versante sud-est del complesso del Monte Pisano, stimabile in complessivi 1148 (millecentoquarantotto) ettari, di cui circa 1.000 (mille) ettari di bosco e 148 (centoquarantotto) ettari di superficie agricola;

– a partire dal mese di ottobre 2018 sono stati effettuati interventi di ripristino e salvaguardia dei territori colpiti dall’incendio, finalizzati a evitare il verificarsi di gravi fenomeni di dissesto idrogeologico, tipici di aree fortemente degradate, quali quelle percorse da fuoco;

– i Comuni di Calci, Vicopisano, Buti, San Giuliano e Vecchiano presentano un elevato coefficiente di boscosità e un alto valore paesaggistico ed ambientale;

– le amministrazioni dei predetti Comuni e l’Unione Montana Alta Val di Cecina intendono avviare un percorso di valorizzazione e recupero dell’area percorsa dall’incendio promuovendo forme di gestione attiva dei soprassuoli;

– corrisponde agli intendimenti della Regione Toscana sviluppare un modello di comunità del bosco che sia in grado di realizzare la necessità di una forte integrazione tra soggetti che insistono sul medesimo territorio e condividono obiettivi di gestione attiva dei soprassuoli al fine di garantire il presidio del territorio, l’uso sostenibile della foresta e dei terreni forestali accrescendone la biodiversità, la produttività, la vitalità e la potenzialità, consentendo di adempiere alle rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali;

– fra gli obiettivi della Regione Toscana c’è quello di adoperarsi per lo sviluppo economico e sociale delle aree montane intervenendo, ove possibile, in stretta sinergia con le amministrazioni locali, nel sostegno diretto o indiretto a piani di sviluppo che sappiano determinare le necessarie convergenze fra i soggetti attivi operanti sui territori e, possibilmente, aventi un respiro di area;

– la Comunità del Bosco, attraverso la gestione attiva forestale, rappresenta un elemento strategico per la prevenzione degli incendi boschivi in particolare nei contesti in cui vi sia la compenetrazione con l’insediato abitativo, il sistema dei terrazzamenti e le attività produttive, coinvolgendo, più in generale, tutto il complesso delle risorse del territorio a cui fa riferimento;

– in tale prospettiva in data 5 maggio 2019 è stato sottoscritto un protocollo di intesa per la creazione della Comunità del Bosco dei Monti Pisani tra la Regione Toscana, i Comuni di Calci, Vicopisano, Buti, San Giuliano Terme, Vecchiano e l’Unione Montana Alta Val di Cecina.

Tanto premesso, da considerare quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1) E’ costituita tra i signori MARTINELLI Federico, QUILICI Federico, PESTARINI Mario, NANNIPIERI Alessandro, MALFATTI Fabio, DE MARCO Stefania, DROSERA Francesco, BAGLINI Valtere e MEUCCI Maurizio Arrigo una associazionedenominata “Comunità del Bosco del Monte Pisano ETS”.

Art. 2) La sede dell’Associazione è stabilita in Calci, via dei Nocetti n. 3.

Art. 3) L’Associazione in particolare:

a) svolgerà attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), n. 8 del d.lgs. n. 460 del 1997. Potrà svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) utilizzerà la denominazione di Associazione “Comunità del Bosco del Monte Pisano Onlus” in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all’art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore, l’Associazione assumerà la denominazione di cui all’art. 1 del presente atto costitutivo e dello statuto;

c) osserverà i limiti previsti dall’art. 10, comma 6, lett. c), del d.lgs. n. 460 del 1997;

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all’art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L’Associazione avvierà le pratiche per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo e fino a tale momento, l’acronimo ETS anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 4) L’Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in forma di azione volontaria, della seguente attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice del terzo settore:

– interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

La Comunità del Bosco del Monte Pisano è un’Associazione senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale, che intende in particolare erogare servizi nel settore della gestione attiva e della promozione dei territori forestali e dell’ambiente rurale a tutela e promozione del Monte Pisano, nonché contribuire a migliorare l’integrazione e la sostenibilità della gestione attiva dei boschi e del territorio del Monte Pisano, incrementando la coesione e la consapevolezza di insieme di tutte le componenti ambientali, sociali ed economiche che direttamente o indirettamente afferiscono al territorio stesso. L’associazione si propone come soggetto nella gestione attiva del territorio forestale, agricolo e rurale ed opererà negli ambiti dell’ambiente, della cultura, della condivisione delle conoscenze, del turismo, degli aspetti ricreativi nonché del mercato (filiere produttive, distribuzione commerciale, servizi ecosistemici e agroecologici, ecc.), con l’obiettivo di potenziare e promuovere lo sviluppo del Monte e la coesione sociale e territoriale del Monte Pisano.

Gli scopi dell’Associazione potranno essere raggiunti con azioni come le seguenti:

– coordinamento fra le varie realtà territoriali pubbliche e private, commerciali o meno;

– definizione e promozione di modelli operativi qualificati per il lavoro nel bosco in merito a selvicoltura, produttività, sicurezza sul lavoro, ambiente;

– contributo all’attuazione del T.U. in materia di foreste e filiere forestali (D.Lgs. n. 34 del 3 aprile 2018), della Legge Forestale Regionale, del Regolamento Forestale e dei Regolamenti di Polizia Rurale;

– contributo alla gestione del territorio Monte Pisano come “bene comune” in conformità alla Legge Regionale 65/2019 della Regione Toscana “Norme per il Governo del Territorio”;

– salvaguardia e ripristino delle sistemazioni terrazzate e dei prati pascoli come importanti servizi ecosistemici, in un approccio agroecologico come guida alla gestione attiva del territorio;

– promozione della cultura del prodotto alimentare locale sia agricolo che forestale;

– promozione e diversificazione della selvicoltura in funzione delle varie produzioni possibili;

– promozione del monitoraggio e controllo delle risorse idriche del Monte Pisano nel contesto della salvaguardia dai rischi idrogeologici e del valore aggiunto che la risorsa acqua riveste come Bene Comune nel benessere della Comunità;

– divulgare le corrette modalità di adeguamento e manutenzione della viabilità rurale;

– ricerca di forme di agevolazione per l’incontro tra domanda e offerta del legname grezzo e dei servizi ecosistemici, in un approccio agroecologico come guida alla gestione attiva del territorio;

– ricerca e valutazione di nuove strategie di gestione integrata della fauna selvatica;

– promozione di attività di conoscenza ambientale attraverso iniziative informative ed esperienza che favoriscano l’accesso a piedi al Monte e il mantenimento di percorsi e punti sosta lungo i sentieri.

L’Associazione, al fine di garantire la salvaguardia dell’intero Monte Pisano, in collaborazione con soggetti pubblici e privati che condividono i medesimi obiettivi di gestione attiva del bosco e del territorio, si adopererà inoltre per:

1. sostenere la difesa, il miglioramento, il recupero e la rigenerazione ambientale, sociale ed economica del territorio promuovendo e intervenendo con una forte sussidiarietà tra le amministrazioni, gli enti locali, i consorzi, le imprese e le popolazioni locali;

2. promuovere la gestione del bosco e del territorio del Monte Pisano come bene comune, anche attraverso la stesura di specifici regolamenti;

3. favorire forme di aggregazione tra le proprietà boscate di piccole dimensioni al fine di creare unità gestionali che consentano una migliore pianificazione dei soprassuoli forestali e dell’intero territorio;

4. favorire l’incontro tra le proprietà private che insistono sul territorio e le aziende boschive interessate all’utilizzazione e commercializzazione del legno;

5. promuovere o realizzare interventi di ripristino e salvaguardia delle aree boscate;

6. animare, facilitare e sostenere la costituzione di piccole comunità antincendi e diffondere la cultura dell’autoprotezione dagli incendi boschivi;

7. sostenere i proprietari e i conduttori dei terreni nella gestione attiva finalizzata a generare e fornire servizi ecosistemici;

8. promuovere ed orientare l’uso sostenibile del bosco, dei terreni forestali e delle superfici adiacenti, accrescendone la vitalità, la biodiversità, la produttività, la funzionalità e le potenzialità;

9. partecipare a bandi per l’acquisizione di finanziamenti e/o contributi che consentano il conseguimento degli scopi associativi;

10. ideare e sperimentare modalità innovative per il conseguimento degli obiettivi generali della Comunità e per lo sviluppo del territorio e delle sue componenti sociali;

11. acquistare, ricevere in comodato o da donazioni, a titolo di eredità o di legati testamentari somme di denaro, beni mobili o immobili da gestire secondo i più evoluti criteri della scienza e della pratica ambientale e paesaggistica;

12. contrastare l’abbandono del territorio montano anche favorendo il recupero dello stesso e delle costruzioni rurali abbandonate o in rovina;

13. instaurare contatti con scuole ed altri enti di formazione per divulgare i principi e le finalità della Comunità del Bosco;

14. stimolare il volontariato e la formazione teorica e pratica di chiunque voglia impegnarsi, anche saltuariamente, nelle opere di tutela del territorio montano;

15. incoraggiare, sostenere e divulgare la ricerca scientifica in ambito ambientale;

16. promuovere la rivalutazione sociale del settore forestale per le funzioni svolte a vantaggio dell’ambiente, dell’economia e del valore aggiunto nel territorio;

17. promuovere, sviluppare e sostenere la partecipazione delle comunità locali ai progetti di sviluppo forestale e rurale, anche in forme innovative di reti imprenditoriali;

18. collaborare ad ottimizzare il sistema fondiario e infrastrutturale del territorio per la sua fruizione, sicurezza e difesa;

19. promuovere, ottimizzare e valorizzare le filiere bosco-legno e bosco-legno-energia locali, sviluppando e consolidando la commercializzazione organizzata del prodotto locale agricolo e forestale di qualità;

20. contribuire a coordinare le attività di ricezione turistica e di fruizione escursionistica, sportiva e culturale del Monte Pisano;

21. promuovere, condividere e diffondere la Comunità del Bosco quale strumento/esempio per la gestione partecipata, comunitaria e sostenibile del territorio montano e rurale;

22. promuovere attività di ricerca scientifica nelle materie ambientali favorendo e/o finanziando tesi di laurea e dottorati di ricerca sul territorio forestale o rurale;

23. pubblicare i risultati dell’attività scientifica svolta.

L’Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle istituzionali, sia a titolo gratuito che a fronte di corrispettivi, fornire consulenze, tenere corsi d’istruzione e svolgere in generale anche attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Tali attività saranno individuate successivamente dal Consiglio direttivo.

L’Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, al fine di reperire i fondi necessari per finanziare le proprie attività di interesse generale, si propone di organizzare nel corso delle campagne di sensibilizzazione, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Nel perseguire i suoi scopi, l’associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

Art. 5) L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

L’esercizio finanziario dell’associazione decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 2019.

Art. 6) L’Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, per quanto compatibili, delle norme del codice civile. Per giunta, in attesa della operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all’art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore medesimo, l’associazione intende acquisire la qualifica di ONLUS e, pertanto, sarà soggetta a quanto previsto dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

L’Associazione è altresì regolata dalle norme poste dal presente atto costitutivo e da quelle contenute nello Statuto che, firmato dai comparenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “A”, previa lettura datane ai comparenti.

Art. 7) I Fondatori costituiscono il primo nucleo degli associati effettivi. Gli stessi eleggono il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’Associazione per i primi quattro anni nelle persone del signor MEUCCI Maurizio Arrigo, quale Presidente, edei signori DE MARCO Stefania e BAGLINI Valtere, quali consiglieri.

A sua volta il Consiglio Direttivo elegge, alla carica di Vicepresidente la signora DE MARCO Stefania.

I sopra menzionati signori accettano le cariche loro rispettivamente conferite e dichiarano che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla legge e dallo Statuto dell’Associazione.

I comparenti delegano il nominato Presidente, signor MEUCCI Maurizio Arrigo, a presentare la domanda e a fare tutto quanto si renda necessario o opportuno al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica all’Associazione qui costituita.

Art. 8) I comparenti convengono di fissare il patrimonio iniziale in Euro 270,00 (duecentosettanta virgola zero zero).

Le quote associative vengono assunte dagli associati nella misura di Euro 30,00 (trenta virgola zero zero) ciascuno.

Il Consiglio Direttivo fissa l’ammontare della quota associativa per l’anno in corso in Euro 30,00 (trenta virgola zero zero).

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative annuali e contributi degli associati;

b) contributi di privati e imprese;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;

f) entrate derivanti da raccolte di fondi;

g) entrate derivanti dalla partecipazione a bandi e progetti nazionali e internazionali;

h) altre entrate compatibili con le finalità di cui al presente statuto derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art.9) Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico dell’Associazione.

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti, che, da me Notaio interpellati, l’approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà.

Dattiloscritto sotto mia direzione da persona di mia fiducia e in parte completato a mano di mio pugno, consta il presente atto di quattro fogli dei quali lo scritturato occupa le prime quindici pagine e fino alla presente di questa sedicesima pagina e viene sottoscritto alle ore sedici e minuti trenta.

In originale firmato: Federico Martinelli – Federico Quilici – Mario Pestarini – Alessandro Nannipieri – Fabio Malfatti – Stefania De Marco – Francesco Drosera – Baglini Valtere – Meucci Maurizio Arrigo – Simone Anzellotti Notaio (segue impronta del sigillo).

=============================================================

Allegato “A” alla Raccolta n. 3.739

STATUTO dell’associazione “Comunità del Bosco del Monte Pisano ETS”

Ritorna a Indice

Art. 1 – Denominazione.

E’ costituita l’Associazione senza fine di lucro che assume la denominazione di “Comunità del Bosco del Monte Pisano ETS”. In attesa della operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l’Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, per quanto compatibili, delle norme del codice civile.

In attesa della operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all’art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore medesimo, l’associazione intende acquisire la qualifica di ONLUS e pertanto sarà soggetta a quanto previsto dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all’art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore. l’Associazione in particolare:

a) svolgerà attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), n. 8 del d.lgs. n. 460 del 1997. Potrà svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) utilizzerà la denominazione di Associazione “Comunità del Bosco del Monte Pisano Onlus” in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all’art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore, l’Associazione assume denominazione di cui all’art. 1 del presente statuto;

c) osserverà i limiti previsti dall’art. 10, comma 6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997;

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all’art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L’Associazione avvierà le pratiche per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo e fino a tale momento, l’acronimo ETS anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 2 – Principi e scopi. Oggetto sociale e attività istituzionali.

In particolare, l’Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in forma di azione volontaria, della seguente attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice del terzo settore:

– interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

La Comunità del Bosco del Monte Pisano è un’Associazione senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale, che intende in particolare erogare servizi nel settore della gestione attiva e della promozione dei territori forestali e dell’ambiente rurale a tutela e promozione del Monte Pisano, nonché contribuire a migliorare l’integrazione e la sostenibilità della gestione attiva dei boschi e del territorio del Monte Pisano, incrementando la coesione e la consapevolezza di insieme di tutte le componenti ambientali, sociali ed economiche che direttamente o indirettamente afferiscono al territorio stesso. L’associazione si propone come soggetto nella gestione attiva del territorio forestale, agricolo e rurale ed opererà negli ambiti dell’ambiente, della cultura, della condivisione delle conoscenze, del turismo, degli aspetti ricreativi nonché del mercato (filiere produttive, distribuzione commerciale, servizi ecosistemici e agroecologici, ecc.), con l’obiettivo di potenziare e promuovere lo sviluppo del Monte e la coesione sociale e territoriale del Monte Pisano.

Gli scopi dell’Associazione potranno essere raggiunti con azioni come le seguenti:

– coordinamento fra le varie realtà territoriali pubbliche e private, commerciali o meno;

– definizione e promozione di modelli operativi qualificati per il lavoro nel bosco in merito a selvicoltura, produttività, sicurezza sul lavoro, ambiente;

– contributo all’attuazione del T.U. in materia di foreste e filiere forestali (D.Lgs. n. 34 del 3 aprile 2018), della Legge Forestale Regionale, del Regolamento Forestale e dei Regolamenti di Polizia Rurale;

– contributo alla gestione del territorio Monte Pisano come “bene comune” in conformità alla Legge Regionale 65/2019 della Regione Toscana “Norme per il Governo del Territorio”;

– salvaguardia e ripristino delle sistemazioni terrazzate e dei prati pascoli come importanti servizi ecosistemici, in un approccio agroecologico come guida alla gestione attiva del territorio;

– promozione della cultura del prodotto alimentare locale sia agricolo che forestale;

– promozione e diversificazione della selvicoltura in funzione delle varie produzioni possibili;

– promozione del monitoraggio e controllo delle risorse idriche del Monte Pisano nel contesto della salvaguardia dai rischi idrogeologici e del valore aggiunto che la risorsa acqua riveste come Bene Comune nel benessere della Comunità;

– divulgare le corrette modalità di adeguamento e manutenzione della viabilità rurale;

– ricerca di forme di agevolazione per l’incontro tra domanda e offerta del legname grezzo e dei servizi ecosistemici, in un approccio agroecologico come guida alla gestione attiva del territorio;

– ricerca e valutazione di nuove strategie di gestione integrata della fauna selvatica;

– promozione di attività di conoscenza ambientale attraverso iniziative informative ed esperienza che favoriscano l’accesso a piedi al Monte e il mantenimento di percorsi e punti sosta lungo i sentieri.

L’Associazione, al fine di garantire la salvaguardia dell’intero Monte Pisano, in collaborazione con soggetti pubblici e privati che condividono i medesimi obiettivi di gestione attiva del bosco e del territorio, si adopererà inoltre per:

1. sostenere la difesa, il miglioramento, il recupero e la rigenerazione ambientale, sociale ed economica del territorio promuovendo e intervenendo con una forte sussidiarietà tra le amministrazioni, gli enti locali, i consorzi, le imprese e le popolazioni locali;

2. promuovere la gestione del bosco e del territorio del Monte Pisano come bene comune, anche attraverso la stesura di specifici regolamenti;

3. favorire forme di aggregazione tra le proprietà boscate di piccole dimensioni al fine di creare unità gestionali che consentano una migliore pianificazione dei soprassuoli forestali e dell’intero territorio;

4. favorire l’incontro tra le proprietà private che insistono sul territorio e le aziende boschive interessate all’utilizzazione e commercializzazione del legno;

5. promuovere o realizzare interventi di ripristino e salvaguardia delle aree boscate;

6. animare, facilitare e sostenere la costituzione di piccole comunità antincendi e diffondere la cultura dell’autoprotezione dagli incendi boschivi;

7. sostenere i proprietari e i conduttori dei terreni nella gestione attiva finalizzata a generare e fornire servizi ecosistemici;

8. promuovere ed orientare l’uso sostenibile del bosco, dei terreni forestali e delle superfici adiacenti, accrescendone la vitalità, la biodiversità, la produttività, la funzionalità e le potenzialità;

9. partecipare a bandi per l’acquisizione di finanziamenti e/o contributi che consentano il conseguimento degli scopi associativi;

10. ideare e sperimentare modalità innovative per il conseguimento degli obiettivi generali della Comunità e per lo sviluppo del territorio e delle sue componenti sociali;

11. acquistare, ricevere in comodato o da donazioni, a titolo di eredità o di legati testamentari somme di denaro, beni mobili o immobili da gestire secondo i più evoluti criteri della scienza e della pratica ambientale e paesaggistica;

12. contrastare l’abbandono del territorio montano anche favorendo il recupero dello stesso e delle costruzioni rurali abbandonate o in rovina;

13. instaurare contatti con scuole ed altri enti di formazione per divulgare i principi e le finalità della Comunità del Bosco;

14. stimolare il volontariato e la formazione teorica e pratica di chiunque voglia impegnarsi, anche saltuariamente, nelle opere di tutela del territorio montano;

15. incoraggiare, sostenere e divulgare la ricerca scientifica in ambito ambientale;

16. promuovere la rivalutazione sociale del settore forestale per le funzioni svolte a vantaggio dell’ambiente, dell’economia e del valore aggiunto nel territorio;

17. promuovere, sviluppare e sostenere la partecipazione delle comunità locali ai progetti di sviluppo forestale e rurale, anche in forme innovative di reti imprenditoriali;

18. collaborare ad ottimizzare il sistema fondiario e infrastrutturale del territorio per la sua fruizione, sicurezza e difesa;

19. promuovere, ottimizzare e valorizzare le filiere bosco-legno e bosco-legno-energia locali, sviluppando e consolidando la commercializzazione organizzata del prodotto locale agricolo e forestale di qualità;

20. contribuire a coordinare le attività di ricezione turistica e di fruizione escursionistica, sportiva e culturale del Monte Pisano;

21. promuovere, condividere e diffondere la Comunità del Bosco quale strumento/esempio per la gestione partecipata, comunitaria e sostenibile del territorio montano e rurale;

22. promuovere attività di ricerca scientifica nelle materie ambientali favorendo e/o finanziando tesi di laurea e dottorati di ricerca sul territorio forestale o rurale;

23. pubblicare i risultati dell’attività scientifica svolta.

L’Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle istituzionali, sia a titolo gratuito che a fronte di corrispettivi, fornire consulenze, tenere corsi d’istruzione e svolgere in generale anche attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Tali attività saranno individuate successivamente dal Consiglio direttivo.

L’Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, al fine di reperire i fondi necessari per finanziare le proprie attività di interesse generale, si propone di organizzare nel corso delle campagne di sensibilizzazione, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Nel perseguire i suoi scopi, l’associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

Art. 3 – Sede

L’Associazione ha sede legale e amministrativa nel Comune di Calci. Con deliberazione da adottarsi a cura dell’Assemblea dei soci, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie. La variazione di sede legale nell’ambito dello stesso comune, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 4 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e si estinguerà:

a) Quando lo scopo è stato raggiunto;

b) Per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.

Art. 5 – Associati

L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Sono associati tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, associazioni ed enti del terzo settore senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all’associazione, versando la relativa quota sociale, e che vengono accettati come tali dal Consiglio direttivo. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Ogni associato è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni degli Organi dell’Associazione. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E’ esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ogni associato ha un voto. Vige il principio del voto singolo. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili. Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei associati, non danno diritto ad alcun compenso, salvo diversa delibera adottata dall’assemblea degli associati in seduta ordinaria. La qualifica di associato si perde per:
– recesso;
– decesso;
– esclusione.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell’associato. Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata A.R. o PEC al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in grave contrasto con quella dell’associazione e comunque per atti che gravemente danneggino l’associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora l’associato non ottemperi in modo grave alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo. Tale provvedimento motivato dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC ed ha effetto immediato. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’associato escluso può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata A.R. o PEC inviata al Presidente dell’associazione. Il ricorso verrà discusso dall’assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall’assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.

Art. 6 – Diritti e Doveri degli associati.

Gli associati hanno il diritto di:

– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

– frequentare i locali dell’associazione;

– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell’accettazione dell’iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il giorno 15 (quindici) febbraio di ogni anno. Tutti gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone di perseguire e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta e si provvede ad aggiornare il libro degli associati. In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione, proporre ricorso all’organo assembleare avverso il provvedimento di rigetto mediante raccomandata A.R. o PEC inviata al Presidente dell’associazione. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo. E’ obbligo di tutti gli associati la puntuale corresponsione del contributo annuo. L’inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio direttivo di escludere l’associato. L’esercizio dei diritti dell’associato e l’accesso all’attività sociale è subordinato all’effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo ovvero dallo Statuto. Il recesso comunicato dopo la data dell’Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno.

Art. 7 – Organi Sociali

Sono organi dell’Associazione:

– L’Assemblea degli associati;

– il Consiglio direttivo;

– il Presidente;

– l’Organo di controllo e il revisore dei conti se nominati o obbligatori per legge .

Art. 8 – L’Assemblea degli Associati.

L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro Associati da almeno tre mesi e siano in regola con il pagamento della quota associativa. L’Assemblea è convocata dal Presidente con delibera del Consiglio direttivo, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. L’Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati e comunque un numero non inferiore a 20 (venti) di essi. La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’indicazione della data, ora e luogo dell’assemblea oltre che all’ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli associati. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all’indirizzo mail indicati nel Libro Associati. L’Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli associati, risultanti dal Libro Associati, aventi diritto al voto alla data dell’adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione. L’Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L’Assemblea ordinaria delibera:

– le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

– l’elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo nonché l’eventuale compenso in ragione del loro ufficio;

– la nomina dei componenti il Comitato scientifico e le Commissioni tecniche su proposta del Consiglio direttivo;

– l’elezione dell’Organo di controllo e del revisore dei conti se obbligatori per legge;

– l’approvazione del rendiconto contabile – economico – finanziario di fine anno associativo;

– la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;

– sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

– sull’approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

– sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell’assemblea sia richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati e comunque da un numero di associati non inferiore a 20 (venti);

– sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalla Legge, dall’Atto costitutivo nonché dalle disposizioni del presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione dell’associazione.

In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione dell’Assemblea ordinaria devono intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

L’Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti. Tranne che per modificare lo Statuto e per sciogliere l’Associazione, l’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

Tra la prima e la seconda convocazione dell’Assemblea straordinaria devono intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

L’Assemblea straordinaria delibera:

– sulle richieste di modifica dello Statuto e dell’Atto costitutivo;

– sullo scioglimento dell’Associazione;

– sulla nomina del liquidatore;

– sulla trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

– sulla nomina del liquidatore;

– sulla devoluzione del patrimonio.

Per modificare lo Statuto l’Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione la stessa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell’oggetto, sulla trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, sulla devoluzione del patrimonio oppure sul trasferimento della sede, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.

Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo, alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, gli associati che lo desiderino posso partecipare in via telematica purché siano identificabili con certezza.

Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Decisioni dell’Assemblea degli associati.

Art. 9 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– deliberare la convocazione dell’assemblea degli associati;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre, approvare e rendere pubblico entro la fine di ogni esercizio il bilancio di previsione;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative ivi compreso la stipula di contratti di lavoro;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

– proporre i membri componenti il comitato scientifico e le commissioni tecniche.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette) membri, compreso il Presidente, sempre e comunque in numero dispari. Le elezioni dei membri componenti il Consiglio direttivo successive alla prima nomina saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Salvo diversa delibera assembleare, i membri del Consiglio eletti svolgono la loro attività gratuitamente, fermo restando il loro diritto al rimborso delle eventuali spese anticipate in ragione del loro ufficio purché debitamente documentate.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dello stesso sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

I consiglieri eletti, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 – Il Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per speciali materie o funzioni.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato

Art. 11 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, proposto dal Consiglio direttivo e nominato dall’Assemblea degli associati, ha compiti consultivi ed è composto da cinque a quindici persone di riconosciute competenze tecnico scientifiche nel campo di azione dell’Associazione. I membri del Comitato Scientifico possono essere esterni all’Associazione.

Art. 12 – Le Commissioni Tecniche

Le Commissioni Tecniche, il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento, hanno compiti propositivi ed esecutivi, sono composte da persone di riconosciute competenze tecniche nel campo di operatività della commissione stessa. I membri componenti le Commissioni Tecniche sono proposti dal Consiglio direttivo e nominati dall’Assemblea degli associati e possono essere esterni all’Associazione.

Art. 13 – L’Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del Codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, del Codice del Terzo Settore,la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 – Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 15 – Patrimonio e Risorse economiche

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative annuali e contributi degli associati;

b) contributi di privati e imprese;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;

f) entrate derivanti da raccolte di fondi;

g) entrate derivanti dalla partecipazione a bandi e progetti nazionali e internazionali;

h) altre entrate compatibili con le finalità di cui al presente statuto derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 16 – Divieto di distribuzione degli utili.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 – Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 19 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Associazione e i singoli associati ovvero tra gli associati medesimi, e ancora qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto associativo, verrà deferita alla decisione di un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Pisa, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell’avvio della procedura.

Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare tre arbitri costituendo un Collegio Arbitrale e provvedendo anche alla nomina del Presidente del Collegio. Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto con lodo rituale.

La decisione verrà presa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di Procedura Civile. Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 20 – Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra l’Associazione e gli associati determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle attività, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea degli associati con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 21 – Bilancio di esercizio

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e il programma triennale delle attività.

Il bilancio, redatto secondo le linee guida di cui all’art. 13 del Codice del Terzo settore, è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 22 – Bilancio sociale e informativa sociale

L’associazione, qualora ricorrano i presupposti previsti nell’art. 14, comma 2, del Codice del terzo settore deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora ricorrano i presupposti previsti nell’art. 14, comma 1, del Codice del terzo settore l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 23 – Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati possono esaminare i libri associativi, nei limiti previsti dalla normativa vigente sulla privacy, con preavviso scritto di almeno quindici giorni al Presidente dell’Associazione.

Art. 24 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 25 – Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche ricorrendo ai propri associati. Nel bilancio si attesta il rispetto del parametro della differenza retributiva di cui al richiamato art. 16.

Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 27 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

In originale firmato: Federico Martinelli – Federico Quilici – Mario Pestarini – Alessandro Nannipieri – Fabio Malfatti – Stefania De Marco – Francesco Drosera – Baglini Valtere – Meucci Maurizio Arrigo – Simone Anzellotti Notaio (segue impronta del sigillo).

=============================================================

Pontedera, lì 29 ottobre 2019.

Invia ora la tua richiesta

Hai domande o commenti? Scrivici! Compila il modulo qua sotto e ti risponderemo al più presto