Sotto riportiamo i riferimenti legali e dettagli, per una spiegazione sintetica ma ben articolata vedi
LE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O NATURA A FAVORE DELLE ONLUS
ONERI DETRAIBILI (da indicare nella sezione I del quadro RP – righi da RP8 a RP13, codice 71)
Il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (codice del Terzo Settore) ha introdotto una disciplina unitaria per le detrazioni e le deduzioni spettanti a chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore. In particolare, l’art. 83, comma 1, primo periodo, del citato codice del Terzo settore, stabilisce che dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 30 per cento, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Ai sensi del successivo art. 104, comma 1, la disposizione in questione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, in via transitoria, fino al periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, alle ONLUS – di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri – e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento Bolzano, previste dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. L’elenco delle ONLUS è disponibile nel sito dell’Agenzia delle entrate:
L’elenco delle Onlus, disponibile al sito sopra riportato, ancora non riporta l’iscrizione della nostra Associazione in quanto è aggiornato al 4 ottobre 2019. In effetti il provvedimento della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Toscana con il quale, con decorrenza 24/10/2019, ha iscritto la COMUNITA’ DEL BOSCO DEL MONTE PISANO ONLUS all’Anagrafe Unica delle Onlus, nel settore di attività 8 – TUTELA NATURA E AMBIENTE, iscrizione n. 65675, è del 10/12/2019.
ONERI DEDUCIBILI (da indicare nella sezione II del quadro RP – rigo RP26 codice 8)
In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle ONLUS (da indicare nella sezione II del quadro RP – rigo RP26 codice 8) sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi del medesimo articolo 83, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (codice del Terzo Settore), che testualmente recita:
“Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2”.
Il citato articolo 83 del codice del Terzo Settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell’articolo 83 del codice del Terzo Settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative. Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 71 nel rigo E8/E10, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 83, comma 1, primo periodo, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per :
– le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – rigo E8/E10 cod. 61);
– le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10 cod 76);
– le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36);
− dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015, n. 22) (rigo E26, cod. 7).
Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 30.000. Con apposito decreto interministeriale sono individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.